LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13-10-1998
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Il Consiglio
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ARTICOLO 4
Strumenti comunali di intervento 1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei Comuni che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio regionale, sono: a) i programmi integrati dei centri storici; essi sono il principale strumento attraverso cui i Comuni intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari; b) interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi attraverso i piani del colore, dell'arredo urbano e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; sono lo strumento alternativo per quei comuni che, in mancanza di programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con particolare riferimento ai problemi della mobilità e dei parcheggi, completando gli interventi di recupero primario già realizzati dai privati; c) interventi di recupero primario delle singole unità immobiliari; sono quegli interventi che, finalizzati al recupero delle parti comuni degli edifici privati, sono finanziati dal Comune sulla base di trasferimenti di risorse da parte della Regione. |
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ARTICOLO 7
Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici 1. La Regione, ai fini dell'inserimento dei programmi integrati nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri: a) valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento; b) interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati; c) urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo; d) ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi; e) qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani; f) soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi. 2. La Regione, ai fini dell'inserimento degli interventi di riqualificazione urbana nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri: a) valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni; b) urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti; c) soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi; d) ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal Comune, per la realizzazione degli interventi. 3. La Regione, ai fini dei trasferimenti ai Comuni delle risorse per l'attribuzione dei contributi ai privati per la realizzazione degli interventi di recupero primario, applica i seguenti criteri di priorità: a) trasferimenti ai Comuni che abbiano redatto il programma integrato del centro storico; b) trasferimenti ai Comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana; c) trasferimenti ai Comuni privi di tali atti. |
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