LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13-10-1998
REGIONE SARDEGNA

Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 31
del 19 ottobre 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1999 Articolo 8

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 23 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 23 del 2000 Articolo 1

Il Consiglio Regionale
Ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
La seguente legge:

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 1 del 1999 Articolo 15

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 23 del 2000 Articolo 2

Strumenti comunali di intervento 
1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei Comuni 
che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio 
regionale, sono:
a) i programmi integrati dei centri storici; essi sono il principale 
strumento attraverso cui i Comuni intervengono sul tessuto urbanistico 
ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati 
mediante progetti unitari;
b) interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento 
dell'urbanizzazione primaria e dei servizi attraverso i piani del 
colore, dell'arredo urbano e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche;
sono lo strumento alternativo per quei comuni che, in mancanza di 
programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le 
infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con particolare 
riferimento ai problemi della mobilità e dei parcheggi, completando 
gli interventi di recupero primario già realizzati dai privati;
c) interventi di recupero primario delle singole unità immobiliari; 
sono quegli interventi che, finalizzati al recupero delle parti comuni 
degli edifici privati, sono finanziati dal Comune sulla base di 
trasferimenti di risorse da parte della Regione.

  
  

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ARTICOLO 7

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SARDEGNA Numero 23 del 2000 Articolo 4

Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri 
storici
1. La Regione, ai fini dell'inserimento dei programmi integrati nel 
programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti 
criteri:
a) valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano 
di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle 
urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità 
urbanistica dell'insediamento;
b) interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili 
pubblici e privati;
c) urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e 
al fabbisogno abitativo;
d) ammontare delle risorse finanziarie integrative per la 
realizzazione degli interventi;
e) qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, 
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli 
spazi urbani;
f) soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e 
ai parcheggi.
2. La Regione, ai fini dell'inserimento degli interventi di 
riqualificazione urbana nel programma pluriennale e del loro 
finanziamento, applica i seguenti criteri:
a) valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano 
di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle 
urbanizzazioni;
b) urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai 
nuclei familiari serviti;
c) soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e 
ai parcheggi;
d) ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a 
disposizione dal Comune, per la realizzazione degli interventi.
3. La Regione, ai fini dei trasferimenti ai Comuni delle risorse per 
l'attribuzione dei contributi ai privati per la realizzazione degli 
interventi di recupero primario, applica i seguenti criteri di 
priorità:
a) trasferimenti ai Comuni che abbiano redatto il programma integrato 
del centro storico;
b) trasferimenti ai Comuni che abbiano redatto il piano degli 
interventi di riqualificazione urbana;
c) trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.

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